Il diritto alla trasparenza vale anche per le società farmaceutiche obbligate a ripianare i conti della spesa farmaceutica. Un principio chiaro quello affermato dal Tar del Lazio nelle pronunce 5279, 5280, 5561, 5568, 5576, 5578, 5581, 5583, depositate nei giorni scorsi, che costituiscono il primo atto di un contenzioso destinato a durare a lungo.

Le aziende contestano i provvedimenti con cui l'Aifa assegnò, ai sensi dell'art.15, comma 8, del D.L. n.95/2012 convertito nella L. n.135/2012, il budget sulla spesa farmaceutica ospedaliera per l'anno 2013 e ha poi richiesto il ripiano dello sfondamento del tetto del 3,5% previsto dall'art.15, comma 7, del citato D.L.

Moltissime le eccezioni sollevate dalle aziende che spaziano dalla incostituzionalità dell'intero sistema a contestazioni contabili relative al controllo e corretta valorizzazione della spesa. Ed è proprio questa ultima contestazione a essere stata accolta. L'Aifa, secondo la ricostruzione fatta dai giudici, si sarebbe limitata ad indicare complessivamente a livello nazionale gli importi relativi a tali forme di distribuzione dei farmaci prodotti dalle Regioni, con la conseguenza che le singole aziende farmaceutiche, destinatarie dei provvedimenti di ripiano di rilevante importo, non hanno avuto possibilità di sapere se il farmaco da loro ceduto alla struttura pubblica sia stato dispensato in ospedale ovvero fosse dispensato attraverso la distribuzione diretta o per conto. L'assenza di dettaglio ha fatto supporre alle aziende che i valori reclamati fossero errati al punto da lasciar pensare che lo sfondamento della spesa ospedaliera non vi fosse affatto.

Se quanto contestato si rivelasse vero, è chiaro che l'Aifa e le Regioni dovrebbero giustificare non solo i propri conti ma anche le modalità di gestione della contabilità farmaceutica.

Di fronte alle contestazioni, l'Aifa ha sostenuto di non avere alcun potere di verificare l'esattezza degli importi trasmessi dalle Regioni e dalle Province Autonome ed, in ossequio ai principi di trasparenza e partecipazione procedimentale, ha messo a disposizione di ogni azienda farmaceutica la piattaforma informatica denominata "Front End" alla quale si accede con il massimo livello di dettaglio ai dati registrati dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario, permettendo a ciascuna delle aziende in questione di verificare l'esattezza dei dati forniti dalle Regioni. Secondo la sentenza, però, le aziende avrebbero dimostrato che i dati di provenienza regionale erano estremamente carenti in quanto non dettagliati per centro di costo non potendo, in questo modo, parametrarli con l'unico dato in possesso e cioè i volumi di vendita dello specifico medicinale a ciascuna struttura.

Il non consentire un simile confronto comporta che siano vanificati i poteri di controllo delle aziende le quali dovrebbero "fidarsi", in palese contrasto con il principio di trasparenza dell'azione amministrativa e con il principio che spetta all'amministrazione, nella fattispecie all'Aifa, provare la fondatezza e la veridicità dei fatti sulla cui base ha adottato un determinato provvedimento. In tale contesto ne discende l'illegittimità del contestato ripiano per errata quantificazione della spesa farmaceutica ospedaliera. Spesa che deve essere minuziosamente accertata e stimata attraverso dati verificabili e controllabili.

 

Fonte: Farmacista33 a cura di Simona Zazzetta

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